818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Le autorità cantonali competenti verificano lo stato vaccinale dei fanciulli e adolescenti almeno due volte, all’inizio e verso la fine della scuola dell’obbligo.
Raccomandano ai rappresentanti legali di fanciulli non completamente vaccinati la vaccinazione in base al piano nazionale di vaccinazione. Nel caso di adolescenti non completamente vaccinati indirizzano le raccomandazioni alle persone interessate o ai loro rappresentanti legali.
Indirizzano le persone che decidono di farsi vaccinare o per le quali la rappresentanza legale ne faccia richiesta ad un centro di vaccinazione adeguato o propongono esse stesse la vaccinazione. Si assicurano che la vaccinazione possa essere effettuata con tutte le dosi previste dal piano nazionale di vaccinazione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.