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Commenti: Art. 44 | Omnilex
Law
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OEp · Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
Art. 44
Art. 43
Art. 45
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Art. 44
Art. 43
Art. 45
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
La domanda per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata all’UFSP.
La domanda deve contenere i dati sulla qualifica di cui all’articolo 42 o 43.
L’UFSP inoltra la domanda al competente medico cantonale per una presa di posizione.
Informa il Cantone della decisione in merito all’autorizzazione.
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