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Commenti: Art. 52 | Omnilex
Law
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OEp · Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
Art. 52
Art. 51
Art. 53
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Art. 52
Art. 51
Art. 53
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
Con la prova di una visita medica sono rilevate le seguenti informazioni:
nome, cognome e data di nascita;
indirizzo, numero di telefono e indirizzo elettronico;
data della visita medica;
dati di contatto e firma del medico che rilascia il certificato;
risultati della visita medica.
La prova deve essere esibita in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.
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