818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Gli esercenti di aeroporti con traffico internazionale di linea e charter sono tenuti ad approntare le risorse aziendali e di personale necessarie all’attuazione dei provvedimenti di cui all’articolo 41 LEp. I provvedimenti preparatori sono adottati nel quadro delle possibilità dell’azienda.
Le risorse riportate all’allegato 1 B RSI1devono essere approntate dagli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra.