818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Negli aeroporti con traffico internazionale di linea e charter l’UFSP impiega un medico aeroportuale di confine.
Il medico aeroportuale di confine è responsabile dell’accettazione delle dichiarazioni concernenti le osservazioni che segnalano un pericolo per la salute pubblica (art. 12 cpv. 5 LEp), dell’inoltro di queste dichiarazioni all’UFSP e dell’attuazione dei provvedimenti ordinati dall’UFSP.
Nel caso specifico dispone, per i viaggiatori in arrivo o in partenza che sono malati, sospetti malati, contagiati o sospetti contagiati o che espellono agenti patogeni, i provvedimenti necessari di cui all’articolo 41 capoversi 2–4 LEp oppure garantisce il trasporto in un ospedale o in un altro istituto adeguato.
Coordina i provvedimenti con i servizi aeroportuali e il medico cantonale competenti.
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