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Commenti: Art. 69 | Omnilex
Law
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OEp · Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
Art. 69
Art. 68
Art. 70
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Art. 69
Art. 68
Art. 70
818.101.1
OEp
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
In presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica la competente autorità cantonale può in particolare:
ordinare provvedimenti igienici specifici;
ordinare o vietare l’autopsia di un cadavere;
limitare o vietare i riti di sepoltura e i funerali;
limitare o vietare il trasporto del cadavere;
ordinare la cremazione di un cadavere.
Se risulta necessario adottare misure unitarie in tutta la Svizzera, l’UFSP può emanare istruzioni tecniche.
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