L’organo di coordinamento per la legge sulle epidemie si compone di:
1. dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese e dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici,
2. della piattaforma intercantonale di coordinamento ABC,
3. di istituzioni del settore sanitario e dei medici,
4. dell’AMCS;
i. se necessario e caso per caso, dei coordinatori regionali designati dai Cantoni.
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