Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai registri che trattano dati su malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne, diverse dai tumori.
Gli aiuti finanziari possono essere concessi se i registri:
perseguono almeno uno degli scopi di cui all’articolo 2;
dispongono di un adeguato sistema di garanzia della qualità; e
trattano dati che:
1. consentono analisi o proiezioni su scala nazionale, e
2. sono rilevanti ai fini della stesura dei rapporti sulla salute.
Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche ai registri che trattano dati relativi a malattie rare maligne se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 2 e i dati sono comparabili sul piano internazionale.
I registri che beneficiano di aiuti finanziari mettono a disposizione dei servizi competenti, in forma anonimizzata, i dati necessari per la stesura dei rapporti sulla salute.
Il Consiglio federale disciplina la procedura di concessione dei contributi.
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