I registri cantonali dei tumori distruggono i dati trasmessi loro dalle persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica 30 anni dopo il decesso del paziente. Il registro dei tumori pediatrici distrugge i dati 80 anni dopo il decesso del paziente.
I registri cantonali dei tumori, il registro dei tumori pediatrici, il servizio nazionale di registrazione dei tumori e l’UST anonimizzano i dati registrati non appena lo permette lo scopo del trattamento dei dati, al più tardi però 80 anni dopo il decesso del paziente.
Se un paziente o la persona autorizzata a rappresentarlo si oppongono secondo l’articolo 6 sono adottate le seguenti misure:
i registri cantonali dei tumori, il registro dei tumori pediatrici, il servizio nazionale di registrazione dei tumori e l’UST anonimizzano senza indugio i dati già registrati;
i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici distruggono senza indugio i dati non ancora registrati.
Il Consiglio federale disciplina i requisiti per un’anonimizzazione corretta e sicura.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.