un servizio nazionale di registrazione dei tumori;
un registro dei tumori pediatrici;
un servizio di pseudonimizzazione.
Il servizio di pseudonimizzazione è indipendente sul piano amministrativo e organizzativo dal servizio nazionale di registrazione dei tumori, dai registri cantonali dei tumori, dal registro dei tumori pediatrici e dall’UST.
Il servizio nazionale di registrazione dei tumori e il registro dei tumori pediatrici si informano a vicenda sugli strumenti e sui documenti che mettono a disposizione secondo gli articoli 17 e 21 capoverso 1 lettera g e li coordinano.
L’Ufficio centrale di compensazione consente ai registri cantonali dei tumori e al registro dei tumori pediatrici l’accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati necessari per il confronto di cui all’articolo 9 capoverso 3.
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