I Cantoni gestiscono registri cantonali dei tumori. Più Cantoni possono gestire congiuntamente un registro. I Cantoni esercitano la vigilanza sui registri cantonali dei tumori.
I Cantoni provvedono affinché i registri cantonali dei tumori possano confrontare i loro dati con quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti del territorio di loro pertinenza.
Hanno il diritto di essere consultati sulla definizione dei dati supplementari di cui all’articolo 4.
Il diritto cantonale può prevedere la raccolta di ulteriori dati sulle malattie tumorali.
I registri cantonali dei tumori possono trattare i dati registrati per analisi statistiche e analisi nel quadro dei rapporti sulla salute a condizione che i risultati siano comunicati in modo da escludere qualsiasi identificazione del paziente, nonché delle persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica.
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