Il paziente o la persona autorizzata a rappresentarlo devono essere debitamente informati su:
la natura, lo scopo e l’estensione del trattamento dei dati;
le misure di protezione dei dati personali;
i loro diritti.
Il Consiglio federale stabilisce chi deve informare il paziente o la persona autorizzata a rappresentarlo e determina la forma e il contenuto dell’informazione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.