I dati sono registrati soltanto se il paziente o la persona autorizzata a rappresentarlo non vi si oppongono dopo essere stati debitamente informati conformemente all’articolo 5 capoverso 1.
Il paziente o la persona autorizzata a rappresentarlo possono opporsi in ogni momento senza addurre motivi. Le conseguenze dell’opposizione sono rette dall’articolo 25 capoverso 3.
Il Consiglio federale disciplina la procedura. Stabilisce in particolare:
presso chi può essere fatta opposizione;
quali dati devono essere raccolti in questo caso;
chi deve essere informato dell’opposizione.
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