L’organo cantonale di controllo è autorizzato a trattare i dati concernenti persone giuridiche:
contenuti nei verbali dei controlli in cui sono stati scoperti uno o più casi di inosservanza dell’obbligo di annuncio e di autorizzazione secondo l’articolo 6;
desunti da comunicazioni pervenutegli dalle autorità competenti per l’oggetto del controllo.
Le autorità cantonali competenti per le sanzioni di cui all’articolo 13 sono autorizzate a trattare dati concernenti persone giuridiche cui è stata inflitta una sanzione amministrativa o penale.
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