(art. 4a lett. a n. 3 nonché lett. b LSC)
- Non sono permessi impieghi presso un ente in cui persone vicine alla persona soggetta al servizio civile possono influire sul suo impiego.
- Sono considerate persone vicine alla persona soggetta al servizio civile in particolare:
- la o il coniuge;
- i genitori;
- i nonni;
- i fratelli e le sorelle;
- gli amici.
- Possono influire sull’impiego:
- le persone di cui al capoverso 2 con competenze in materia di istruzione, controllo o coordinamento rilevanti ai fini dell’impiego, in particolare per quanto riguarda il rispetto del mansionario o degli orari di lavoro nonché il computo dei giorni di servizio o il rimborso delle spese;
- le persone di cui al capoverso 2 che esercitano una funzione dirigenziale o nel settore del personale che permette loro di influire sulle persone di cui alla lettera a.