824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 4 cpv. 2 LSC)
Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d’impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131sui pagamenti diretti (OPD) o contributi del Cantone secondo l’articolo 78 OPD.2
Le comunità aziendali devono essere riconosciute secondo l’articolo 29a dell’ordinanza del 7 dicembre 19983sulla terminologia agricola (OTerm) e tutti i membri devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1.
Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione devono essere riconosciute secondo l’articolo 29a OTerm e avere una dimensione minima di dieci carichi normali. Questa dimensione minima non è richiesta per i progetti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c.4
Nuovo testo giusta all’all. dell’O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671). ↩