(art. 4 cpv. 2 e 2bisLSC)
- Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:
a. in aziende agricole nel quadro di progetti o programmi:
1. per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 OPD1, per i quali vengono concessi contributi,
2. per lavori di gestione di superfici in zone declive e in forte pendenza di cui agli articoli 43 e 44 OPD,
3. per lavori di protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura di cui all’articolo 29 OPD,
4. per la lotta contro le piante problematiche di cui all’articolo 32 capoverso 1 OPD,
5.2 per lo svolgimento di progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’articolo 78 OPD;
b. in aziende agricole che realizzano progetti o programmi di cui alla lettera a per lavori nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste»;
c.3 .
- Il DEFR disciplina il numero di giorni di servizio durante i quali una persona che presta servizio civile può essere impiegata ogni anno in aziende agricole. Esso tiene conto in particolare delle dimensioni delle superfici di cui al capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2 e dell’importo dei contributi per le misure di cui al capoverso 1 lettera a numero 5.4
- In aziende con pascoli comunitari e in aziende d’estivazione le persone soggette al servizio civile possono essere impiegate soltanto durante il periodo d’estivazione nonché per altri 14 giorni di servizio immediatamente prima e dopo. È considerato periodo d’estivazione il periodo in cui l’azienda con pascoli comunitari o l’azienda d’estivazione in questione viene caricata con gli animali.5