(art. 36 cpv. 2 lett. a e 3 nonché 37 cpv. 1 LSC)
- Il CIVI organizza corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego sui temi seguenti:
- comunicazione e assistenza;
- assistenza ai malati;
- assistenza alle persone disabili;
- assistenza alle persone anziane;
- assistenza ai bambini;
- assistenza ai giovani;
- protezione dell’ambiente e della natura;
- uso della motosega;
- sicurezza durante l’impiego all’estero.
- Il CIVI può organizzare altri corsi di formazione:
- se essi sono di migliore qualità o meno onerosi dei corsi d’introduzione degli istituti d’impiego;
- se gli istituti d’impiego non hanno la possibilità di assicurare l’introduzione e ciò riguarda un numero consistente di persone;
- per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione.
- Il CIVI può incaricare terzi di organizzare i corsi di formazione e può consultare specialisti esterni.
- Esso assicura un sistema completo di gestione della qualità della formazione.
- I corsi di formazione predisposti dal CIVI non dispensano l’istituto d’impiego dall’obbligo d’introduzione di cui all’articolo 78.
- La Confederazione versa fino a 3000 franchi per ogni partecipante e per ogni corso.