Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 1 | Omnilex
Law
/
OPPA · Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Art. 1
Preamble
Art. 2
Torna alla legge
Art. 1
Preamble
Art. 2
831.411
OPPA
Federal Council Ordinance
1 gen 1995
Fonte originale
I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati per:
l’acquisto e la costruzione di proprietà d’abitazioni;
l’acquisizione di partecipazioni a proprietà di abitazioni;
la restituzione di prestiti ipotecari.
La persona assicurata può utilizzare i fondi della previdenza professionale contemporaneamente per un solo oggetto.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.