Il patrimonio del fondo di garanzia è investito conformemente agli articoli 49 e seguenti dell’ordinanza del 18 aprile 19841sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2). Gli articoli 47 e 48 OPP2 sono applicabili alla contabilità e al rendiconto.
RS 831.441.1 ↩
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