831.432.1OFGFederal Council Ordinance1 lug 1998Fonte originale
Gli istituti di previdenza registrati comunicano all’organo di direzione del fondo di garanzia:
la somma dei salari coordinati;
la somma degli accrediti di vecchiaia per un anno civile;
la somma delle prestazioni d’uscita regolamentari secondo l’articolo 2 LFLP1;
la somma delle rendite correnti secondo il conto d’esercizio.
Gli istituti di previdenza che sono assoggettati alla LFLP ma non sono registrati comunicano all’organo di direzione del fondo di garanzia:
la somma delle prestazioni d’uscita regolamentari secondo l’articolo 2 LFLP;
la somma delle rendite correnti secondo il conto d’esercizio.
Le informazioni per l’anno civile devono essere notificate ogni anno entro il 30 giugno dell’anno civile successivo nella forma prescritta dall’organo di direzione.
L’ufficio di revisione dell’istituto di previdenza attesta l’esattezza e la completezza delle informazioni.2
Per la determinazione delle aliquote di contribuzione, l’organo di direzione del fondo di garanzia può chiedere agli istituti di previdenza ad esso affiliati le seguenti indicazioni supplementari:
la quota degli averi di vecchiaia LPP rispetto alle prestazioni d’uscita;