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Commenti: Art. 16 | Omnilex
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OFG · Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP»
Art. 16
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831.432.1
OFG
Federal Council Ordinance
1 lug 1998
Fonte originale
La base di calcolo dei contributi per prestazioni in caso d’insolvenza e per altre prestazioni è la somma:
delle prestazioni d’uscita regolamentari di tutti gli assicurati secondo l’articolo 2 LFLP
1
calcolate al 31 dicembre e
delle rendite che risultano dal conto d’esercizio moltiplicate per dieci.
Se le prestazioni di uscita regolamentari non sono state calcolate al 31 dicembre, si utilizza l’ultimo valore calcolato secondo l’articolo 24 LFLP.
Footnotes
RS
831.42
↩
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