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Art. 47a

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori istituiscono un’organizzazione competente per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure mediche ambulatoriali. Le federazioni partecipanti vi sono rappresentate in modo paritetico.
  2. Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di istituire un’organizzazione a federazioni che sono competenti per le strutture tariffali di altre cure ambulatoriali.
  3. Se tale organizzazione manca o non corrisponde alle condizioni legali, il Consiglio federale la istituisce per le federazioni dei fornitori di prestazioni e per quelle degli assicuratori.
  4. Se le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori non si accordano sui principi relativi alla forma, all’esercizio e al finanziamento dell’organizzazione, il Consiglio federale stabilisce tali principi dopo aver sentito le organizzazioni interessate.
  5. I fornitori di prestazioni e gli assicuratori comunicano gratuitamente all’organizzazione i dati necessari per l’elaborazione, lo sviluppo, l’adeguamento e la manutenzione delle strutture tariffali nel settore delle cure ambulatoriali.
  6. In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al capoverso 5, il DFI può, su richiesta dell’organizzazione, prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni interessati. Le sanzioni consistono:
    1. nell’ammonizione;
    2. nella multa sino a 20 000 franchi.
  7. I partner tariffali sottopongono per approvazione al Consiglio federale le strutture tariffali elaborate dall’organizzazione e i relativi adeguamenti.

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