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Art. 58e

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può sostenere progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità mediante aiuti finanziari.
  2. La Commissione federale per la qualità concede, su richiesta, aiuti finanziari in virtù di convenzioni sulle prestazioni. Detti aiuti coprono al massimo il 50 per cento dei costi.
  3. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione degli aiuti finanziari.

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