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Art. 58f

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale
  1. I costi che la Commissione federale per la qualità sostiene per il suo funzionamento, per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 58c capoverso 1, per le remunerazioni secondo l’articolo 58d e per gli aiuti finanziari secondo l’articolo 58e sono finanziati per un terzo ciascuno dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori.
  2. Le spese annue massime per il finanziamento dei costi risultano dalla moltiplicazione del numero degli adulti secondo l’articolo 16a capoverso 4 per lo 0,07 per cento del premio medio annuo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie previsto per gli assicurati secondo l’articolo 16a capoverso 3 con la franchigia fissata dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 64 capoverso 3, inclusa la copertura contro gli infortuni.
  3. I crediti necessari per la quotaparte della Confederazione sono iscritti nel preventivo.
  4. La quotaparte dei Cantoni è calcolata in base alla popolazione residente.
  5. La quotaparte degli assicuratori è calcolata in base al numero delle persone assicurate obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie.
  6. Nel quadro della definizione degli obiettivi secondo l’articolo 58, il Consiglio federale stabilisce il contributo annuo della Confederazione, dei Cantoni e degli assicuratori tenendo conto dell’importo massimo di cui al capoverso 2 e della ripartizione dei costi secondo il capoverso 1.
  7. L’Ufficio federale riscuote i contributi dei Cantoni e degli assicuratori e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora.
  8. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del versamento e della gestione dei contributi finanziari.

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