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Art. 58g

832.10LAMalFederal Act1 gen 1996Fonte originale

L’Assemblea federale decide, mediante un credito pluriennale complessivo, l’importo massimo che la Commissione federale per la qualità può concedere sotto forma di remunerazioni secondo l’articolo 58d e di aiuti finanziari secondo l’articolo 58e .

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