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Art. 105e

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Al momento della notifica di esecuzioni, l’assicuratore comunica all’autorità cantonale competente i dati di cui all’articolo 105g relativi ai debitori. Se non li annovera tra i suoi assicurati, deve comunicarne i dati solo se ne è a conoscenza. Se l’esecuzione riguarda anche altre persone, l’assicuratore comunica pure i dati di cui all’articolo 105g che le riguardano.1 1bis. Se un assicurato comunica al proprio assicuratore che i suoi premi sono pagati da una persona giuridica, l’assicuratore notifica all’autorità cantonale competente la denominazione di tale persona giuridica e, se ne è a conoscenza, il relativo numero federale d’identificazione delle imprese.2
  2. Il Cantone può sollecitare l’assicuratore a non proseguire la procedura d’esecuzione fino a quando esso non abbia deciso se assumere i crediti derivanti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6723).

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