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Art. 106b

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Il Cantone designa un servizio per lo scambio dei dati con gli assicuratori conformemente all’articolo 65 capoverso 2 LAMal.
  2. Notifica all’assicuratore:
    1. gli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi;
    2. l’ammontare della riduzione dei premi per avente diritto e per mese arrotondato ai cinque centesimi;
    3. il periodo in mesi, per il quale è accordata la riduzione dei premi.
  3. Stabilisce le scadenze per le sue notifiche, per le notifiche ai sensi dell’articolo 106c capoversi 1 e 2 e per la consegna del conto annuale conformemente all’articolo 106c capoverso 3.

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