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Art. 54

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. È autorizzato come laboratorio:1 a. il laboratorio del gabinetto medico se: 1. le analisi sono eseguite nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno, 2. il risultato delle analisi è in linea di massima disponibile durante la consultazione (diagnosi in presenza del paziente), 3. il laboratorio è parte del gabinetto del medico curante sia fisicamente sia giuridicamente, 4.2 le analisi sono eseguite nel laboratorio del gabinetto medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio; b. il laboratorio d’ospedale per le analisi eseguite nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 62 capoverso 1 lettera a per il proprio bisogno; c. l’officina del farmacista e il laboratorio d’ospedale per le analisi eseguite nell’ambito delle cure di base secondo l’articolo 62 capoverso 1 lettera a, su prescrizione di un altro fornitore di prestazioni.3
  2. I laboratori d’ospedale che eseguono analisi per i propri bisogni dell’ospedale sono autorizzati se posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali riconosciuta dal DFI oppure con congrua formazione superiore, pure riconosciuta dal DFI, nel campo dell’esecuzione di analisi.
  3. I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all’ambito delle cure di base, sono autorizzati se:
    1. sono posti sotto la direzione di un medico, di un farmacista o di un responsabile con formazione universitaria in scienze naturali, riconosciuta dal DFI;
    2. 4 il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall’Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso.
  4. Per l’esecuzione di determinate analisi, il DFI può stabilire esigenze supplementari riguardo le installazioni, la qualifica e la formazione di perfezionamento della direzione e del personale di laboratorio. Può inoltre designare taluni istituti per l’esecuzione di determinate analisi e incaricarli dell’apprestamento dei registri di valutazione. 4bis. Per essere autorizzati conformemente ai capoversi 1–3, i laboratori devono dimostrare di adempiere i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.5
  5. Il DFI può emanare disposizioni d’esecuzione per il capoverso 1 lettera a.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4523).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4927).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 439).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3249).

1 commentary

N1.Rückzahlungspflicht und Haftung bei fehlender OKP‑Zulassung

Bei fehlender OKP-Zulassung im Sinne von Art. 54 Abs. 3 KVV kann die Frage, ob erbrachte Leistungen zurückzuzahlen sind, relevant werden; daraus können zudem Haftungsrisiken für den Auftragnehmer folgen.

Die Klägerinnen machten zur Begründung des Ausstandsbegehrens geltend (vgl. Urk. 1 und Urk. 2/49), die (fehlende) OKP-Zulassung im Hinblick auf Art. 53 lit. b, f und g in Verbindung mit Art. 54 Abs. 3 der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) und § 22 der Verordnung über die nichtuniversitären Medizinalberufe (nuMedBV) sei – auch – Gegenstand des Verfahrens SR.2021.00065. Es sei unbestritten, dass Dr. med. Dipl. Biochem. Y.___ seit dem 1. Juli 2016 als Auftragnehmer für die Beklagte des Verfahrens SR.2021.00065 tätig sei. Erst am 28. April 2021 sei ihm die Berufsausübungsbewilligung im Kanton Zürich erteilt worden. Unabhängig vom Ausgang der Frage, ob Dr. med. Dipl. Biochem. Y.___ für die Beklagte im Verfahren SR.2021.00065 supervidiert habe oder als durchführender Mitarbeiter tätig gewesen sei, bestehe für Dr. med. Dipl. Biochem. Y.___ ein massgebliches Interesse an der in beiden Verfahren erheblichen Frage, ob eine fehlende Berufsausübungsbewilligung respektive OKP-Zulassung im Hinblick auf Art. 53 lit. b, f und g KVV in Verbindung mit Art. 54 Abs. 3 KVV und § 22 nuMedBV zu Rückzahlungen an die Krankenversicherer führe. Werde diese Frage im Sinne der Versicherer entschieden, könnte Dr. med. Dipl. Biochem. Y.___ von seiner Auftraggeberin der Vorwurf gemacht werden, entweder als Supervisor in der Periode 1. Juli 2016 bis 27. April 2021 sorgfaltswidrig nicht darauf hingewiesen zu haben, dass im Betrieb kein Mitarbeiter mit den erforderlichen Bewilligungen gearbeitet habe, oder – sofern er selbst «durchführender» Auftragnehmer gewesen sei –, zumindest bis zum 28. April 2021 nicht selbst über die erforderliche Bewilligung verfügt zu haben. Aus beiden Konstellationen könne eine persönliche Haftung folgen. Dr. med. Dipl. Biochem. Y.___ sei somit persönlich an einem präjudizierenden Urteil respektive am Ausgang der Kernrechtsfrage des vorliegenden Verfahrens interessiert.     Mit Stellungnahme vom 21. Juni 2022 (Urk. 9) erklärten die Klägerinnen, sie ersuchten Dr. med. Dipl. Biochem. Y.___ im vorliegenden Verfahren ausnahmsweise freiwillig in den Ausstand zu treten.

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