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Art. 54a

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. L’UFSP decide in merito alle domande di riconoscimento dell’equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo gli articoli 54 capoverso 3 lettera b.
  2. Per la decisione secondo il capoverso 1 è riscossa una tassa. Essa è commisurata al tempo impiegato, ma non deve superare 3000 franchi.
  3. Se sono necessarie spese straordinarie, segnatamente se la domanda è giudicata lacunosa o incompleta ed è rinviata per essere migliorata, la tassa può superare l’importo massimo secondo il capoverso 2; non può tuttavia superare 5000 franchi.
  4. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda della competenza specifica richiesta e della classe di funzione del personale incaricato.
  5. Può essere fatturato un congruo anticipo delle spese.
  6. Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041sugli emolumenti.

Footnotes

  1. RS 172.041.1

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