I centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:
- essere autorizzati ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- avere stipulato un contratto di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici con gli assicuratori a carico dei quali intendono esercitare;
- dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g .