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Art. 55

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale

I centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici sono autorizzati se adempiono le seguenti condizioni:

  1. essere autorizzati ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
  2. avere stipulato un contratto di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici con gli assicuratori a carico dei quali intendono esercitare;
  3. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g .

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