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Art. 77p

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Al progetto pilota possono partecipare soltanto gli assicurati che hanno acconsentito espressamente, dopo essere stati informati in merito alle conseguenze di tale partecipazione sui loro diritti e obblighi.
  2. Gli assicurati possono revocare il loro consenso.

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