832.112.4ORPMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
I Cantoni effettuano per l’anno di esecuzione un conteggio dei rispettivi sussidi e del sussidio della Confederazione e lo presentano all’UFSP entro il 30 giugno dell’anno successivo. Nel conteggio figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, il sesso, l’età, il reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari.
Dopo aver sentito i Cantoni, l’UFSP compila un modulo per il conteggio.
I Cantoni che delegano ai Comuni il compito di stabilire e di versare i sussidi per la riduzione dei premi verificano i conteggi dei Comuni e li riassumono all’attenzione dell’UFSP. L’UFSP può emanare istruzioni in proposito.
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