832.112.4ORPMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
I sussidi indebitamente versati devono essere restituiti secondo gli articoli 28 e 30 LSu1.
Se un conteggio è incompleto o inesatto o se le disposizioni della legislazione sull’assicurazione sociale contro le malattie, segnatamente della presente ordinanza o delle istruzioni emanate in virtù della stessa, sono disattese, finché non sia posto rimedio all’inosservanza i sussidi possono essere ridotti o è possibile esigerne la parziale restituzione secondo l’articolo 28 capoverso 2 LSu.