832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Gli assicuratori determinano all’inizio di ogni anno civile le riserve disponibili e l’ammontare minimo delle riserve.
Qualora, nel corso dell’anno, la situazione di un assicuratore riguardo ai rischi si modifichi notevolmente, le riserve disponibili e l’ammontare minimo delle riserve vanno determinati approssimativamente anche nel corso dell’anno e comunicati all’autorità di vigilanza.
L’assicuratore allega alla sua domanda di approvazione dei premi una stima delle riserve alla fine dell’anno in corso e dell’ammontare minimo delle riserve per l’anno civile successivo. La stima comprende più varianti. Per ogni variante deve essere indicata la probabilità della sua occorrenza tenendo conto del rischio individuale di modifica dell’effettivo.
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