832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Sono considerati adeguati i seguenti investimenti:
depositi in contanti, averi bancari, depositi a termine e altri investimenti sul mercato monetario con scadenza fino a 12 mesi;
altri crediti espressi in importi fissi diversi da quelli di cui alla lettera a, segnatamente prestiti obbligazionari, obbligazioni a opzione, obbligazioni convertibili e obbligazioni fondiarie;
azioni, buoni di partecipazione e di godimento, quote di società cooperative e altre partecipazioni al capitale, purché siano negoziati in una borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico e possano essere venduti a breve termine;
immobili residenziali o commerciali, in proprietà o comproprietà, inclusi i locali amministrativi per uso proprio;
1 quote di investimenti collettivi di capitale i cui investimenti sono separabili o rivendicabili in caso di fallimento come portafogli collettivi interni, se:
1. possono essere alienati in qualunque momento,
2. l’investimento collettivo di capitale è collocato direttamente o indirettamente solo in investimenti di cui alle lettere a–d, e
3. la direzione del fondo o la sua società di amministrazione soggiace a una regolamentazione e vigilanza svizzere opportune;
f. strumenti finanziari derivati:
1. che servono unicamente a garantire il patrimonio,
2. che non hanno un effetto leva sul patrimonio,
3. i cui valori di base secondo le lettere a–d sono adeguati e presenti nel patrimonio, nonché seguono le oscillazioni garantite del mercato, e
4. per i quali sono coperti tutti gli impegni che risultano per gli assicuratori da tali strumenti o che, nel caso estremo, possono risultare dall’esercizio del diritto di conversione di tali strumenti nell’investimento di base.
Gli altri investimenti, segnatamente gli investimenti in istituzioni che servono all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie (art. 46 cpv. 1 lett. b), sono considerati inadeguati.
Se l’assicuratore non è in grado di dimostrare che gli investimenti del patrimonio vincolato coprono tutte le pretese derivanti dai rapporti d’assicurazione e dai contratti di riassicurazione da lui conclusi, segnatamente perché determinati investimenti sono inadeguati, l’autorità di vigilanza può assegnargli un termine per integrare o sostituire gli investimenti.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). ↩
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