832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
A meno che siano effettivamente garantiti da strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera f, gli investimenti del patrimonio vincolato che superano uno dei seguenti limiti sono considerati inadeguati:
per tutti gli investimenti: il 5 per cento del patrimonio vincolato per debitore; per gli investimenti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a: il 20 per cento del patrimonio vincolato per debitore, sempre che il debitore sia una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19341sulle banche;
per gli investimenti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera c: il 25 per cento del patrimonio vincolato;
per gli investimenti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera d: il 25 per cento del patrimonio vincolato, fermo restando che l’assicuratore può investire:
1. all’estero al massimo il 5 per cento del patrimonio vincolato,
2. per oggetto al massimo il 5 per cento del patrimonio vincolato, se non utilizza l’oggetto per uso proprio;
d. per gli investimenti in valute estere: il 20 per cento del patrimonio vincolato.
Il limite di cui al capoverso 1 lettera a non si applica alle pretese nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.
Il DFI può emanare direttive sul calcolo dei limiti.