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Commenti: Art. 22 | Omnilex
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OVAMal · Ordinanza concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie
Art. 22
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832.121
OVAMal
Federal Council Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
L’assicuratore deve consegnare a terzi gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato.
Egli comunica all’autorità di vigilanza il depositario e il luogo di custodia, nonché le relative modifiche.
Il depositario tiene un registro di tali elementi e li definisce come appartenenti al patrimonio vincolato.
Il contratto di custodia deve prevedere che il depositario risponde verso l’assicuratore per l’adempimento degli obblighi di custodia.
Per motivi importanti, l’autorità di vigilanza può disporre in qualsiasi momento un cambiamento del depositario o del luogo di custodia.
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