832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Gli investimenti e le valute estere compresi negli investimenti collettivi di capitale sono considerati nel calcolo dei limiti di investimento. Se un investimento collettivo di capitale è composto da diverse categorie di investimenti di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettere a–d o da diverse valute, esso viene ripartito proporzionalmente tra le categorie di investimento o le valute se le quote sono verificabili. Se le quote non sono verificabili, l’investimento collettivo di capitale viene interamente attribuito all’investimento soggetto al limite più restrittivo.
Gli investimenti collettivi di capitale, che superano il 5 per cento del patrimonio vincolato per investimento, sono considerati inadeguati, tranne nel caso in cui:
sia possibile dimostrare che sono adeguatamente diversificati; e
i relativi elementi del patrimonio possano essere scorporati a favore dell’investitore in caso di fallimento dell’investimento collettivo o della sua banca depositaria.
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