832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’assicuratore può ridurre le sue riserve se quelle stimate per la fine dell’anno civile successivo, secondo l’articolo 12 capoverso 3, rimangono superiori all’ammontare minimo di cui all’articolo 11 capoverso 1.
La riduzione avviene nell’arco di uno o più anni. L’assicuratore elabora un apposito piano di riduzione. L’autorità di vigilanza verifica ogni anno se le premesse per la riduzione sussistono ancora.
Il piano di riduzione deve prevedere che l’assicuratore fissi i premi riducendo al massimo i suoi margini di calcolo; il rapporto tra i premi e i costi attesi deve essere uniforme in tutto il raggio di attività territoriale dell’assicuratore.
Quando la fissazione dei premi avvenuta riducendo al massimo i margini di calcolo secondo il capoverso 3 non permette d’impedire che i premi comportino la costituzione di riserve eccessive secondo l’articolo 16 capoverso 4 lettera d LVAMal, il piano di riduzione può prevedere il versamento di una compensazione agli assicurati. L’importo fissato per la riduzione delle riserve è ripartito tra gli assicurati nel raggio d’attività territoriale dell’assicuratore in base a una chiave di ripartizione adeguata, definita da quest’ultimo.
L’assicuratore deduce l’importo di compensazione dal premio approvato dall’autorità di vigilanza e lo segnala separatamente nella fattura.
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