832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’assicuratore presenta per approvazione all’autorità di vigilanza le tariffe dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le relative modifiche al più tardi cinque mesi prima della loro applicazione.
L’autorità di vigilanza fissa in un’istruzione quali documenti e informazioni devono essere allegati alle tariffe dei premi e secondo quali standard devono essere trasmessi.
L’autorità di vigilanza concede ai Cantoni un termine per esporre il proprio parere secondo l’articolo 16 capoverso 6 LVAMal, tenendo conto dei termini di cui all’articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 19941sull’assicurazione malattie (LAMal).
L’autorità di vigilanza approva le tariffe dei premi per un anno civile. Se, sulla base dei documenti presentati, sussistono dubbi sul fatto che i premi soddisfino i requisiti di cui all’articolo 16 LVAMal, essa può approvare una tariffa dei premi per una durata inferiore a un anno. L’assicuratore comunica agli assicurati questa durata di validità dell’approvazione unitamente al nuovo premio.