832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Nel caso di ricorso a strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera f, l’assicuratore tiene conto della loro negoziabilità e della solvibilità della controparte.
Ogni anno, egli fornisce all’autorità di vigilanza un rapporto sugli affari con strumenti finanziari derivati.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.