832.121OVAMalFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche non sono ammessi.
È ammesso il prestito di valori mobiliari nell’ambito di un investimento collettivo di capitale di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera e, se il diritto di quest’ultimo alla restituzione dei valori patrimoniali in prestito è effettivamente garantito.
Il DFI può emanare prescrizioni di dettaglio.
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