834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale
(art. 19 cpv. 3 LIPG)
I contabili dello stato maggiore, delle unità militari e degli uffici della protezione civile incaricati di convocare attestano il numero di giorni di servizio rimborsati.
L’organo federale responsabile dell’esecuzione del servizio civile1e i suoi incaricati attestano il numero dei giorni di servizio computabili.
Il responsabile per l’organizzazione della formazione federale e cantonale dei monitori di Gioventù e Sport (G+S) e dei corsi per monitori di giovani tiratori attesta i giorni di servizio che danno diritto a un’indennità.
Ogni giorno di servizio che dà diritto a un’indennità può essere attestato una volta sola.
In caso di presentazione della domanda d’indennità mediante un formulario ufficiale cartaceo, se questo contiene errori o è andato perduto la cassa di compensazione competente rilascia un formulario sostitutivo. In tale formulario essa attesta, sulla base dei dati contenuti nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG, del libretto di servizio, dell’attestazione di frequenza del corso o di un estratto del sistema d’informazione del servizio civile, il numero dei giorni di servizio che danno diritto a un’indennità.2
Footnotes
Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719). ↩
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