834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale
(art. 19 cpv. 3 LIPG)
La cassa di compensazione competente riceve la domanda non appena la persona che presta servizio l’ha convalidata nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG.
Se la domanda non è convalidata entro 30 giorni dal momento in cui è stata generata, l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) invia il formulario ufficiale cartaceo alla persona che presta servizio.
Se la domanda è depositata mediante il formulario ufficiale cartaceo, la persona che presta servizio deve inviarlo personalmente alla cassa di compensazione competente.
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