834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale
(art. 18 LIPG)
La cassa di compensazione può incaricare il datore di lavoro di fissare l’indennità di base e gli assegni per i figli, purché la persona avente diritto all’indennità non sia legata a più datori di lavoro o svolga contemporaneamente un’attività dipendente ed un’attività indipendente. La cassa di compensazione verifica il calcolo del datore di lavoro.
Su domanda della persona avente diritto all’indennità la cassa di compensazione, o il datore di lavoro nel caso l’indennità sia stata fissata da lui, è tenuta a fornire spiegazioni sul calcolo dell’indennità.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.