834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale
(art. 18 e 19 LIPG)
L’indennità per persone che abitano all’estero è fissata in franchi svizzeri.
Il pagamento dell’indennità ha luogo nella valuta del Paese di domicilio. Per la conversione in valuta straniera è applicato per analogia l’articolo 20 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 maggio 19611concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.