834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale
(art. 1a cpv. 4 LIPG)1
L’Ufficio federale dello sport definisce quali sono i corsi che danno diritto all’indennità ai sensi dell’articolo 1a capoverso 4 LIPG.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719). ↩
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