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Commenti: Art. 35s | Omnilex
Law
/
Art. 35s
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Art. 35s
834.11
OIPG
Federal Council Ordinance
1 lug 2005
Fonte originale
(art. 17–19 LIPG)
L’indennità è versata in una volta sola posticipatamente, dopo l’estinzione del diritto secondo l’articolo 16
u
capoverso 3 LIPG.
È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS
1
.
Le indennità sono versate su un conto bancario o postale.
Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.
Per la fissazione e il pagamento dell’indennità delle persone che abitano all’estero si applica per analogia l’articolo 22.
Footnotes
RS
831.10
↩
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