834.11OIPGFederal Council Ordinance1 lug 2005Fonte originale
(art. 19a LIPG)
La cassa di compensazione deduce dalle indennità i contributi per l’AVS, per l’assicurazione per l’invalidità e per l’indennità di perdita di guadagno applicando la stessa aliquota valida per i lavoratori salariati. Inscrive l’indennità soggetta a contributi sul conto individuale della persona assicurata come reddito da attività lucrativa.
Sull’assegno per spese di custodia non sono prelevati contributi.
L’articolo 6quaterOAVS1concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS2e l’articolo 19 OAVS concernente il reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non sono applicabili.3